Fino all’ultima ordinanza: in Sicilia si può andare a correre o no?

Non un problema da poco quello della gerarchia delle fonti del diritto. In Sicilia, ieri mattina, arriva l’ordinanza Musumeci che di fatto vieta ogni tipo di attività sportiva e motoria. A poche ore di distanza invece, l’ordinanza del Ministro Speranza precisa che

“è possibile, ma soltanto nelle vicinanze della propria abitazione. L’attività motoria di gruppo è vietata: va fatta individualmente e nel rispetto della distanza di almeno un metro dalle altre persone.”

Nella seconda parte dell’ordinanza si fa riferimento all’intero territorio nazionale ma si legge all’Art. 2 “compatibilmente con gli Statuti regionali”. Cosa dice lo Statuto siciliano? L’Art. 17 parla di materie di competenza statale in cui la Regione siciliana può intervenire (ivi compresa la sanità):

“Entro i limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione… (igiene e sanità pubblica)”

Attenzione però. Lo Statuto, com’è chiaro dai suoi primi articoli, fa riferimento alle leggi emanate dall’Assemblea Regionale (il Parlamento siciliano) quindi non le ordinanze. In altre parole si sta verificando un conflitto, stavolta più in grande, come quello tra l’Ordinanza Cateno De Luca – molto limitante per la libertà personale messinese – e il governo Conte con quest’ultimo vittorioso. A dire il vero, però, quella del governo centrale è una ordinanza ministeriale che dovrebbe avere meno o pari potere di quella regionale.

Ad ogni modo il rebus giuridico lascerà spazio ad ampie analisi di settore, noi, riteniamo che si debba usare il criterio della ripartizione temporale, in altre parole: quale di queste ordinanze è la più recente? E quindi Speranza docet.

Se così fosse, secondo la nostra ricostruzione, in Sicilia si potrebbe andare a correre tenendo conto delle prescrizioni ministeriali di cui sopra, quindi da soli e vicino la propria abitazione.

O forse no. La competenza territoriale dei presidenti delle regioni e dei relativi prefetti permette agli stessi di adottare tutte le misure volte ad attuare la normativa regolamentare dello Stato. Ovvero una situazione che viene definita normativa in senso atecnico.

In parole povere, i governatori possono adottare norme stringenti rispetto all’ordinamento centrale, anche se non possono superare i limiti dello Stato.

Se l’attività motoria rientra nei profili – secondo le più recenti linee guida ministeriali – della competenza sanitaria, quella dell’attività sportiva è materia concorrente tra Stato e Regione (Art. 117 Costituzione). Come si può facilmente intendere, a seconda delle impostazioni teoriche, si hanno sempre scenari diversi. Diventa quasi impossibile uscirne. 

Sulla vicenda però, siamo certi almeno di una cosa: sarebbe bastata una telefonata tra Musumeci e Conte. A colpi di ordinanze si rischia di fare sempre meno chiarezza.


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